mercoledì 22 aprile 2009

I clandestini non si toccano

Dl sicurezza, è legge. Senza ronde e clandestini

Il Senato ha approvato il dl sicurezza che da oggi è legge. Hanno votato a favore la maggioranza, Idv, Pd e Udc. Contrari i senatori radicali. In tutto i sì sono stati 262, i no 1, gli astenuti 3. Il provvedimento, approvato dalla Camera senza le norme sulle ronde e sulla proroga dei Cie, non è stato modificato dal Senato. Contiene invece le norme anti stupro e quelle contro lo stalking.Più in dettaglio, il provvedimento prevede:

Ergastolo - È la pena prevista per chi commette un omicidio a seguito di una violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, stalking.

Carcere - La custodia cautelare in carcere è obbligatoria quando si è in presenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di omicidio e talune fattispecie in materia sessuale (induzione alla prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo). Inoltre, è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza nei casi di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo. Giro di vite anche sui benefici penitenziari per chi è condannato per delitti a sfondo sessuale: maggiori difficoltà di accedere al lavoro esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione.

Patrocinio gratuito - Le vittime del reato di violenza sessuale possono accedere al patrocinio gratuito a spese dello Stato anche in deroga i limiti di reddito ordinariamente previsti dalla legge.

Stalking - Viene introdotto nel codice penale il reato di 'Atti persecutori', il cosiddetto stalking, per la cui sussistenza si richiede la ripetitività della condotta. In particolare, provocando «un perdurante stato di ansia o paura nella vittima ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero da alterare le proprie abitudini di vita». La pena è la reclusione da 6 mesi a 4 anni (circostanze aggravante se si tratta del coniuge separato, divorziato o persona con la quale c'è stata una relazione affettiva). Infine, la pena sale da 1 a 6 anni quando il reato è commesso nei confronti di un minore, donna incinta o disabile. Il reato di stalking è punibile a querela della persona offesa che ha 6 mesi di tempo per presentarla. Il magistrato può procedere d'ufficio nel caso in cui la vittima sia un minore o una persona disabile.

Divieto di avvicinamento - Nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela, e allo scopo di dissuadere il reo da compiere nuovi atti, viene introdotta la possibilità per la persona offesa di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. Se il soggetto già ammonito commette reato di stalking la pena è aumentata. Il giudice può prescrivere all'imputato il divieto di avvicinarsi ai luoghi che la vittima frequenta abitualmente. Può anche impedire che l'imputato si avvicini ai luoghi frequentati da persone vicine o legate alla vittima e impedirgli di comunicare con loro con qualsiasi mezzo.

Numero verde - Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio ed eventualmente metterla in contatto con tali strutture. Inoltre, presso il Dipartimento delle Pari opportunità viene istituito a favore delle vittime di stalking un numero verde nazionale, attivo 24 ore su 24, con compiti di assistenza psicologica e giuridica. Nonché di comunicare, nei casi di urgenza e su richiesta della vittima, gli atti persecutori alle forze dell'ordine.

Videosorveglianza - Ai fini della tutela della sicurezza urbana, i comuni sono autorizzati ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. I dati raccolti possono essere conservati fino al settimo giorno successivo alla loro rilevazione, salvo esigenze particolari di ulteriore conservazione.

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