lunedì 27 aprile 2009

La norma su Salò

Salò, il testo integrale della norma cassata

La proposta di legge su Salò è stata archiviata. Ma che cosa prevedeva? L'istituzione di un Ordine Tricolore per tutti i giovani chiamati alle armi tra il '40 e il '45, quindi anche per chi ha militato nella Repubblica di Salò. E un incremento delle pensioni per i reduci, calcolato in duecento milioni di euro all'anno. Ecco il testo integrale della proposta cassata. CAMERA DEI DEPUTATI N. 1360. PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI BARANI, ANGELI, BARBA, BARBIERI, BOCCIARDO, CALDORO, CASTELLANI, CASTIELLO, CATONE, CESARO, CICCIOLI, CORSINI, CRISTALDI, DE ANGELIS, DE CORATO, DE LUCA, DE NICHILO RIZZOLI, DI BIAGIO, DI VIRGILIO, DIMA, DIVELLA, FOGLIARDI, GREGORIO FONTANA, FUCCI, GAROFALO, GIRLANDA, HOLZMANN, LABOCCETTA, LO MONTE, GIULIO MARINI, MAZZONI, RICARDO ANTONIO MERLO, MIGLIORI, NARDUCCI, PETRENGA, ROSSO, SARDELLI, SBAI, VALENTINI, VENTUCCI, VESSA, ZACCHERA

Istituzione dell’Ordine del Tricolore e adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra Presentata il 23 giugno 2008

ART. 1. (Istituzione dell’Ordine del Tricolore).
1. E`istituito l’Ordine del Tricolore, di seguito denominato «Ordine», comprendente l’unica classe di cavaliere.
2. L’onorificenza che attesta l’appartenenza all’Ordine ha le caratteristiche di cui all’articolo 3.

ART. 2. (Soggetti destinatari).
1. L’onorificenza è conferita a coloro che hanno prestato servizio militare, per almeno sei mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945 e invalidi, o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ai combattenti della guerra 1940-1945, ai mutilati e invalidi della guerra 1940-1945 titolari di pensione di guerra e agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia, nonché ai combattenti nelle formazioni dell’esercito nazionale repubblicano durante il biennio 1943- 1945.

ART. 3. (Insegna).
1. L’insegna dell’Ordine è costituita da una croce gigliata in bronzo con al centro il Tricolore.
2. L’insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri 37, composto da una striscia verticale azzurra, Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 1360 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI fiancheggiata da due strisce verticali riportanti i colori della bandiera italiana.3. I disegni e le misure dell’insegna e del nastro di seta sono definiti con apposito decreto del Ministro della difesa.

ART. 4. (Composizione dell’Ordine).
1. Il Capo dell’Ordine è il Presidente della Repubblica.
2. L’Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede, da due generali, di cui uno dell’Aeronautica militare, e da un ammiraglio, in rappresentanza delle Forze armate, dal presidente dell’Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal presidente dell’Associazione nazionale combattenti e reduci, dal presidente dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia e dal presidente dell’Istituto storico della Repubblica sociale italiana. Il funzionamento del consiglio di cui al presente comma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Il presidente e i membri del consiglio dell’Ordine sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

ART. 5. (Conferimento dell’onorificenza).
1. L’onorificenza dell’Ordine è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
2. Per ottenere l’onorificenza gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa secondo le modalita` definite con decreto del Ministro della difesa, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2. Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 1360 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 6. (Assegno vitalizio ed esenzione da tributi).
1. Agli insigniti dell’Ordine del Tricolore è concesso un assegno vitalizio annuo, non reversibile, di euro 200.2. La somma di cui al comma 1 è esente dalle imposte sui redditi e dalle relative addizionali ed è corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 2008 in un’unica soluzione entro il 31 luglio di ogni anno.
3. Alla liquidazione e al pagamento dell’assegno vitalizio provvedono le direzioni territoriali del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere i benefìci previsti dalla presente legge sono esenti dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.

ART. 7. (Adeguamento pensionistico degli invalidi e mutilati di guerra).
1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C), G), N) ed E) allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2009.2. In conseguenza dell’aumento disposto dal comma 1 del presente articolo sugli importi relativi alla tabella E) allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, l’assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi ai sensi dell’articolo 38, quarto comma, del medesimo testo unico, è aumentanto del 20 per cento. Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 1360 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 8. (Copertura finanziaria).
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, determinato in 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008- 2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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