La proposta di legge su Salò è stata archiviata. Ma che cosa prevedeva? L'istituzione di un Ordine Tricolore per tutti i giovani chiamati alle armi tra il '40 e il '45, quindi anche per chi ha militato nella Repubblica di Salò. E un incremento delle pensioni per i reduci, calcolato in duecento milioni di euro all'anno. Ecco il testo integrale della proposta cassata. CAMERA DEI DEPUTATI N. 1360. PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI BARANI, ANGELI, BARBA, BARBIERI, BOCCIARDO, CALDORO, CASTELLANI, CASTIELLO, CATONE, CESARO, CICCIOLI, CORSINI, CRISTALDI, DE ANGELIS, DE CORATO, DE LUCA, DE NICHILO RIZZOLI, DI BIAGIO, DI VIRGILIO, DIMA, DIVELLA, FOGLIARDI, GREGORIO FONTANA, FUCCI, GAROFALO, GIRLANDA, HOLZMANN, LABOCCETTA, LO MONTE, GIULIO MARINI, MAZZONI, RICARDO ANTONIO MERLO, MIGLIORI, NARDUCCI, PETRENGA, ROSSO, SARDELLI, SBAI, VALENTINI, VENTUCCI, VESSA, ZACCHERA
Istituzione dell’Ordine del Tricolore e adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra Presentata il 23 giugno 2008
ART. 1. (Istituzione dell’Ordine del Tricolore).
ART. 2. (Soggetti destinatari).
1. L’onorificenza è conferita a coloro che hanno prestato servizio militare, per almeno sei mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945 e invalidi, o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ai combattenti della guerra 1940-1945, ai mutilati e invalidi della guerra 1940-1945 titolari di pensione di guerra e agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia, nonché ai combattenti nelle formazioni dell’esercito nazionale repubblicano durante il biennio 1943- 1945.
ART. 3. (Insegna).
1. L’insegna dell’Ordine è costituita da una croce gigliata in bronzo con al centro il Tricolore.
ART. 4. (Composizione dell’Ordine).
ART. 5. (Conferimento dell’onorificenza).
1. L’onorificenza dell’Ordine è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
ART. 6. (Assegno vitalizio ed esenzione da tributi).
1. Agli insigniti dell’Ordine del Tricolore è concesso un assegno vitalizio annuo, non reversibile, di euro 200.2. La somma di cui al comma 1 è esente dalle imposte sui redditi e dalle relative addizionali ed è corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 2008 in un’unica soluzione entro il 31 luglio di ogni anno.
3. Alla liquidazione e al pagamento dell’assegno vitalizio provvedono le direzioni territoriali del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere i benefìci previsti dalla presente legge sono esenti dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.
ART. 7. (Adeguamento pensionistico degli invalidi e mutilati di guerra).
1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C), G), N) ed E) allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2009.2. In conseguenza dell’aumento disposto dal comma 1 del presente articolo sugli importi relativi alla tabella E) allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, l’assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi ai sensi dell’articolo 38, quarto comma, del medesimo testo unico, è aumentanto del 20 per cento. Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 1360 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 8. (Copertura finanziaria).
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