giovedì 31 dicembre 2009

Riflessioni

di Silvana De Mari

l'editoriale di Giovanni Sartori sul CORRIERE della SERA del 20/12/2009, un testo dal quale sarà difficile prescindere per gli analisti di islam politico e delle politiche europee di integrazione degli immigrati. Nessuno può accusare Sartori di essere un filogovernativo.

In tempi brevi la Ca­mera dovrà pronun­ciarsi sulla cittadi­nanza e quindi, an­che, sull’«italianizzazio­ne» di chi, bene o male, si è accasato in casa no­stra. Il problema viene combattuto, di regola, a colpi di ingiurie, in chia­ve di «razzismo». Io dirò, più pacatamente, che chi non gradisce lo straniero che sente estraneo è uno «xenofobo», mentre chi lo gradisce è uno «xenofi­lo». E che non c’è intrinse­camente niente di male in nessuna delle due rea­zioni. Chi più avversa l’immi­grazione è da sempre la Lega; ma a suo tempo, nel 2002, anche Fini fir­mò, con Bossi, una legge molto restrittiva. Ora, in­vece, Fini si è trasformato in un acceso sostenitore dell’italianizzazione rapi­da. Chissà perché. Fini è un tattico e il suo dire è «asciutto»: troppo asciut­to per chi vorrebbe capi­re. Ma a parte questa gira­volta, il fronte è da tempo lo stesso. Berlusconi ap­poggia Bossi (per esserne appoggiato in contrac­cambio nelle cose che lo interessano). Invece il fronte «accogliente» è co­stituito dalla Chiesa e dal­la sinistra. La Chiesa deve essere, si sa, misericordio­sa, mentre la xenofilia del­la sinistra è soltanto un «politicamente corretto» che finora è restato male approfondito e spiegato. Due premesse. Primo, che la questione non è tra bianchi, neri e gialli, non è sul colore della pelle, ma invece sulla «integra­bilità» dell’islamico. Se­condo, che a fini pratici (il da fare ora e qui) non serve leggere il Corano ma imparare dall'espe­rienza. La domanda è allo­ra se la storia ci racconti di casi, dal 630 d.C. in poi, di integrazione degli islamici, o comunque di una loro riuscita incorpo­razione etico-politica (nei valori del sistema politi­co), in società non islami­che. La risposta è sconfor­tante: no. Il caso esemplare è l’In­dia, dove le armate di Al­lah si affacciarono agli ini­zi del 1500, insediarono l’impero dei Moghul, e per due secoli dominaro­no l’intero Paese. Si avver­ta: gli indiani «indigeni» sono buddisti e quindi pa­ciosi, pacifici; e la maggio­ranza è indù, e cioè poli­teista capace di accoglie­re nel suo pantheon di di­vinità persino un Mao­metto. Eppure quando gli inglesi abbandonarono l’India dovettero inventa­re il Pakistan, per evitare che cinque secoli di coesi­stenza in cagnesco finisse­ro in un mare di sangue. Conosco, s’intende, an­che altri casi e varianti: dalla Indonesia alla Tur­chia. Tutti casi che rivela­no un ritorno a una mag­giore islamizzazione, e non (come si sperava al­meno per la Turchia) l’av­vento di una popolazione musulmana che accetta lo Stato laico. Veniamo all’Europa. In­ghilterra e Francia si sono impegnate a fondo nel problema, eppure si ritro­vano con una terza gene­razione di giovani islami­ci più infervorati e incatti­viti che mai. Il fatto sor­prende perché cinesi, giapponesi, indiani, si ac­casano senza problemi nell’Occidente pur mante­nendo le loro rispettive identità culturali e religio­se. Ma — ecco la differen­za — l’Islam non è una re­ligione domestica; è inve­ce un invasivo monotei­smo teocratico che dopo un lungo ristagno si è ri­svegliato e si sta vieppiù infiammando. Illudersi di integrarlo «italianizzan­dolo» è un rischio da gi­ganteschi sprovveduti, un rischio da non rischia­re.

Giovanni Sartori

Perché l'islam non è integrabile? Scusate ma questo è un punto fondamentale. Negare il voto agli immigrati è un gesto di "ringhiosi razzisti", secondo la definizione del direttore di Famiglia Cristiana, o è un gesto di buon senso che ci eviterà una guerra civile nelle strade tra trenta anni. O molto più semplicemente ci eviterà di essere in pugno tra qualche anno al 7 o 8 per cento dei voti, che possono costringere ogni maggiornanza a scelte politiche che noi troviamo ripunanti, la circoncisione statale dei bambini islamci, per esempoi, le carne ottenuta per sgozzamento obbligatoria in prigioni, scuole e ospedali, il diritto alla poligamia e al matrimonia di minori di 18 anni, di 14 anni e anche di 12 anni. E la circoncisione femminile, ovviamente, ça va sans dir, che tanto leva solo un pezzetto di pelle. Se invece l'islam è integrabile, allora chi nicchia sul voto è un governo razzista e cattivo, che ugualmente dovrebbe avere il diritto di governare se eletto dal popolo, ma che è sacrosanto criticare. Con una risoluzione del 1990 l'onu ha equiparato la dichiarazione dei diritti dell'uomo alla sharia. Ooops, scusate, al diritto alla libertà dell''uomo islamico di seguire la shari'ah. Pensateci un attimo. Qualcuno di vuoi ricorda l'onu bacchettare l'Arabia Saudita o l'Iran per una lapidazione? Certamente no. Se islam e diritti dell'uomo sono incompatibili, come peraltro sostengono tutti i governi islamici, e Taric Ramadan, preferirei fare il possibile per non aumentare la percentuale di islamici, perchè la teoria che tanto va sempre tutto bene è fantasiosa. L'assasinio di Theo Van Gogh e l'attentato di Londra sono stati commessi da cittadini europei, spesso nati in Europa, con diritto di voto. La cittadinanza è un foglio di carta con una marca da bollo sopra. Chi non condivide la dichiarazione dei diritti dell'uomo non è un europeo. non è europeo perchè lui non vuole e non può esserlo, non perchè noi siamo ringhiosi razzisti. Se Islam e dichiarazione dei diritti dell'uomo sono incompatibili, perchè i sindaci di sinistra , che non vanno mai all'inaugurazione di un tempio buddista o sick, si ostinano a costruire faraoniche moschee sul suolo pubblico e finanziate almeno in parte con il denaro pubblico? Il fatto che non arrivino puù quattrini dalla defunta Unione sovietica, mentre ne possono arrivare dalla ricchissima Arabia Saudita è una calunnia, vero? Certo. E allora perchè i sindaci di sinistra che non costruiscono templi buddisti, costruiscono moschee? Perchè la risoluzione del 1990 sui vostri libri di storia non c'è? Ormai i libri di storia arrivano abbondantemente oltre al 1990. Che con una risoluzione del 1990 l'onu ha equiparato i diritti dell'uomo alla sharia, è un'informazione che sui vostri giornali c'è? La televisione che guardate ve l'ha detta? Allora vivete in un mondo di sogno, deliziosamente irreale, dove l'informazione che La dichiarazione dei diritti dell'Uomo l'hanno già fatta fuori, si è un po' persa. Un anno prima del 1990, il 1989, l'onu sancì i diritti del bambino, ma la risoluzione del 1990, li cancella: i diritti del bambino sono quelli garantiti dalla shari'ah. Nulla salva il bambino dalla circoncisione, anche da noi già statale, nulla salva la bambina dalle nozze in età addirittura prepubere. Nulla ha salvato la dodicenne iraniana lapidata nel 1992. Nulla ha salvato il dodicenne iraniano frustato a morte per aver violato il ramadan se non sbaglio nel 1995. Questa è la famosa risoluzione approvata all'Onu nel 1990, quello stesso onu che dichiara dal 1990 che l'islam è la religione naturale dell'umanità. Un'umanità confusa in cerca di una guida. Io non mi sento per nulla confusa e chiunque si sogni di guidarmi potrebbe scoprire cosa è il mio coraggio. Leggete con attenzione. Il documento è stato redatto al Cairo. Dove c'è scritto che l'integrità di una persona è sacra salvo che nei casi prescritti dalla sharia, stanno parlando del taglio della mano ai ladri come pratica raccomandabile o almeno non criticabile. La vita umana è sacra, salvo nei casi prescritti dalla sharia, vuol dire la condanna a morte per omicidio, per blasfemia e per adulterio e apostasia. Blasfemia vuo dire dichiarare che Maometto è un individuoi discutibile, certo,. ma anche padre nostro che sei nei cieli è blasfemia, perchè secondo l'islam noi siamo servi di Dio, non suoi figli. La Divina Commedia alla fine della quale Dante può vedere Gesù, cioè Dio, è blasfemia (Maometto è nel fondo dell'inferno, come se non bastasse). Chi la insegna o la vende è giusto sia condannato. Le parti colorate sono mie.

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell’uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti dell’uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’eguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L’Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2
1. A ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a un’eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto a un’eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8
Ogni individuo ha diritto a un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, a una equa e pubblica udienza davanti a un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto a essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13
1.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

Articolo 14
1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15
1.
Ogni individuo ha diritto a una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto a essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20
1. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.

Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, e a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22
Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale e in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto a eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto a una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un’esistenza conforme alla dignità umana e integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24
Ogni individuo ha il diritto al riposo e allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25
1.
Ogni individuo ha il diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26
1.
Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28
Ogni individuo ha diritto a un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell’Islam. Risoluzione 49/19-P della XIX Conferenza Islamica dei Ministri degli Esteri, 5 agosto 1990

Gli Stati membri dell’Organizzazione della Conferenza Islamica, Riaffermando il ruolo civilizzatore e storico della Ummah Islamica che Dio fece quale migliore nazione, che ha dato all’umanità una civiltà universale e equilibrata nella quale è stabilita l’armonia tra questa vita e ciò che viene dopo e la ocnoscenza è armonizzata con la fede; e il ruolo che questa Ummah deve svolgere per guidare una umanità confusa da orientamenti e ideologie contradittorie e per fornire soluzioni ai cronici problemi dell’attuale civiltà materialistica, Desiderando contribuire agli sforzi dell’umanità intesi ad asserire i diritti umani, proteggere l’uomo dallo sfruttamento e dalla persecuzione e affermare la sua libertà e il suo diritto ad una vita degna ina accordo con la Shari’ah Islamica, Convinti che l’umanità che ha raggiunto un elevato stadio nelle scienze naturali avrà sempre bisogno di fede per sostenere la sua civiltà e di forza automotivante per salvaguardare i propri diritti, Credendo che i diritti fondamentali e le libertà fondamentali nell’Islam sono parte integrante della religione Islamica e che nessuno in via di principio ha diritti di sospenderli in tutto o in parte o di violarli o di ignorarli poiché essi sono comandamenti divini vincolanti, che sono contenuti nel libro della rivelazione di Dio e furono inviati attraverso l’ultimo dei suoi Profeti a completare i precedenti messaggi divini facendo pertanto della loro osservanza un atto di adorazione e della loro negligenza o violazione un abominevole peccato, e conseguentemente ogni persona è individualmente responsabile - e la Ummah collettivamente responsabile - della loro salvaguardia, Procedendo dai summenzionati principi, Dichiara quanto segue:

Articolo 1
a)
Tutti gli esseri umani formano un’unica famiglia i cui membri sono uniti dalla sottomissione a Dio e dalla discendenza da Adamo. (chi non è sottomesso a Dio e che se ne infischia di Adamo, non fa parte della famiglia e sono cavoli suoi)
Tutti gli uomini sono eguali in termini di fondamentale dignità umana e di fondamentali obblighi e responsabilità, senza alcuna discriminazione di razza, colore, lingua sesso, credo religioso, affiliazione politica, stato sociale o altre considerazioni. La vera fede è la garanzia per rispettare questa dignità lungo il cammino della umana perfezione. (Quindi chi non ha la vera fede non può rispettare nulla)
b) Tutti gli esseri umani sono soggetti a Dio e i più amati da Lui sono coloro che sono più utili al resto dei Suoi sudditi, e nessuno ha superiorità sugli altri eccetto che sulla base della pietà e delle buone azioni.

Articolo 2
a)
La vita è un dono dato da Dio e il diritto alla vita è garantito ad ogni essere umano. E’ dovere degli individui, delle società e degli stati proteggere questo diritto da ogni violazione ed è vietato sopprimerla vita tranne che per una ragione prescritta dalla Shari’ah. (l’assassinio di Theo Van Gogh sarebbe stato illegittimo in assenza di una Fatwa, ma era legittimo perché la fatwa c’era. Ci sono anche Fatwe che dichiarano guerra santa a ogni cittadino israeliano, lattanto inclusi. Noi vi sgozzeremo tutti e sgozeremo i feti nelle madri (Arafat 1985) è un'affermazione che nessuna autorità nè sunnita nè sciita ha criticato fina ad ora che io sappia. Se mi sbaglio, per favore ditemelo. Se c'è un'autorità religiosa islamica che si scaglia contro il terrorismo contro civili in Israele, ditemelo. SDM)
b) E’ proibito ricorrere ai mezzi che possono provocare il genocidio dell’umanità. (notare: dell’umanità, non di un unico popolo. SDM)
c) La difesa della vita umana nel disegno di Dio è un dovere prescritto dalla Shari’ah.
d) L’integrità fisica è un diritto garantito. E’ dovere dello Stato proteggerlo ed è vietato infrangerlo senza una ragione prescritta dalla Shari’ah (quindi circoncisione maschile e femminile e taglio della mano ai ladri sono pratiche legittime SDM)

Articolo 3
a) In caso di uso della forza e di conflitto armato, non è consentito uccidere non belligeranti quali anziani, donne e bambini. I feriti e i malati hanno il diritto a trattamento medico; e i prigionieri di guerra hanno il diritto al cibo, all’alloggio e al vestiario. E’ vietato mutilare cadaveri. E’ fatto dovere di scambiare i prigionieri di guerra e di consentire visite e riunioni delle famiglie separate per circostanze di guerra.
b) E’ vietato abbattere alberi, danneggiare colture o animali, nonché distruggere le costruzioni o le istallazioni civili del nemico bombardandoli, minandoli o con altri mezzi.

Articolo 4
Ogni essere umano ha diritto alla inviolabilità e alla protezione del suo buon nome ed onore durante la sua vita e dopo la sua morte. Lo stato e la società proteggeranno la sua salma e il luogo di sepoltura.

Articolo 5
a) La famiglia è il fondamento della società e il matrimonio è la base del suo formarsi. Uomini e donne hanno il diritto al matrimonio e nessuna restrizione derivante da razza, colore o nazionalità impedirà loro di beneficiare di tale diritto.
b) La società e lo stato rimuoveranno ogni ostacolo al matrimonio e ne faciliteranno la procedura. Essi assicureranno la protezione e il benessere della famiglia. (il fatto che la nubenda abbia 9 anni non è un ostacolo. Se qualcuno lo pone come ostacolo, questo ostacolo va rimosso. Il fatto che i nubendi debbano essere d’accordo, è menzionato da qualche parte? No. Gli uomini e le donne hanno diritto al matrimonio anche se l’hanno deciso altri e a loro fa schifo. SDM)

Articolo 6
a) La donna è uguale all’uomo in dignità umana e ha diritti da godere e obblighi da adempire; essa ha la propria identità e indipendenza finanziaria e il diritto di mantenere il proprio nome e la propria identità.
b) Il marito è responsabile del mantenimento e del benessere della famiglia. (Questo vuol dire che una moglie può lavorare solo se il marito è d’accordo. SDM)

Articolo 7
a)
Fin dal momento della nascita ogni bambino ha diritti nei confronti dei genitori, della società e dello stato ad avere appropriato nutrimento, educazione e cure materiali, igieniche e morali. Sia il feto sia la madre devono essere protetti e ricevere speciale assistenza. (la cura igienica è la vaccinazione, ma anche la circoncisione SDM)
b) I genitori e quanti si trovano in analoga condizione hanno il diritto di scegliere il tipo di educazione che essi desiderano per i propri bambini, a condizione che essi prendano in considerazione l’interesse e il futuro dei bambini in conformità con i valori etici e i principi della Shari’ah. (Quindi qualsiasi scelta al di fuori della Shar’ah è illegittima)
c) I genitori sono titolari di diritti rispetto ai loro figli e i parenti sono, a loro volta, titolari di diritti rispetto al ceppo di appartenenza, in conformità con le prescrizioni della Shari’ah. (Quindi qualsiasi scelta al di fuori della Shar’ah è illegittima)

Articolo 8
Ogni essere umano gode di personalità giuridica in termini di obbligazioni e di capacità di contrarre obblighi giuridici; nel caso in cui questa personalità sia perduta o limitata egli sarà rappresentato dal suo tutore.

Articolo 9
a)
Fornire l’accesso alla conoscenza è un dovere e assicurare l’educazione è un obbligo della società e dello stato. Lo stato garantirà la disponibilità di vie e mezzi per acquisire l’educazione e garantirà la pluralità di offerte educative nell’interesse della società e in modo da rendere capace l’essere umano di familiarizzarsi con la religione dell’Islam e con i fatti dell’Universo a beneficio dell’umanità.
b) Ogni essere umano ha il diritto di ricevere l’educazione religiosa nella sua estensione più ampia delle varie istituzioni di educazione e di orientamento, compresa la famiglia, la scuola, l’università, i media, ecc. e in modo integrato ed equilibrato tale da consentirgli di sviluppare la sua personalità, rafforzare la sua fede in Dio e promuovere il rispetto per, e la difesa dei, diritti e doveri. (Quindi scuola coranica obbligatoria)

Art. 10
L’Islam è una religione intrinsecamente connaturata all’essere umano. E’ proibito esercitare qualsiasi forma di violenza sull’uomo o di sfruttare la sua povertà o ignoranza al fine di convertirlo a un’altra religione o all’ateismo.

Articolo 11
a) Gli esseri umani nascono liberi e nessuno ha il diritto di renderli schiavi, umiliarli, opprimerli o sfruttarli e non esiste soggezione se non a Dio l’Altissimo.
b) Il colonialismo di qualsiasi tipo, in quanto peggiore forma di schiavitù, è assolutamente vietato. I popoli che soffrono di colonialismo hanno pieno diritto alla libertà e all’autodeterminazione. E’ dovere di tutti gli stati e di tutti i popoli sostenere la lotta dei popoli colonizzati per la liquidazione di qualsiasi forma di colonialismo e occupazione, e tutti gli stati e tutti i popoli hanno il diritto di preservare la propria identità originaria e di esercitare il controllo sulle proprie ricchezze e risorse naturali. (attenzione: la identità originaria di ogni popolo è l’islam. Quando una persona si converte all’islam, si dice che è tornato all’islam, sua religione naturale come è specificato nell’articolo 10. In particolare l’Italia è un paese coloniale che occupa la Sicilia, terra già dell’islam e occupa Roma, una delle città sante dell’Islam, la quarta. Ce l'hanno ricordato tutti, anche i laici turchi, quando il Papa fu aggredito per il discorso di Ratisbona. Roma farà la fine di Costantinopoli perché questo è il suo destino. Che Roma è la quasrta città santa dell'Islam qualcuno lo ha spiegato a Rutelli e Ciampi, che tanto hanno fatto per fornire la città della più grande moschea del mondo occidentale?)

Art. 12
Ogni uomo ha il diritto, nel quadro della Shari’ah di muoversi liberamente e di scegliere il luogo della propria residenza sia dentro che fuori del proprio paese e se perseguitato è legittimato a chiedere asilo in un altro paese. Il paese del rifugiato garantirà la sua protezione fino a che egli raggiungerà al sicurezza, a meno che la richiesta di asilo sia fondata su un atto che la Shari’ah considera come un crimine. (anche questo è ovvio!)

Articolo 13
Il lavoro è un diritto garantito dallo stato e dalla società ad ogni persona abile a lavorare. Ognuno è libero di scegliere il lavoro che ritiene migliore e che soddisfa i propri interessi e quelli della società. Il lavoratore ha il diritto alla salute e alla sicurezza nonché ad ogni altra garanzia sociale. Non gli può essere assegnato un lavoro al di là delle proprie capacità né si può assoggettarlo a violenza o sfruttamento. Egli ha il diritto - senza alcuna discriminazione tra maschi e femmine - ad un equo salario per il suo lavoro così come alle vacanze e alle promozioni che merita. Da parte sua, egli è tenuto a impegnarsi meticolosamente nel suo lavoro. Nel caso in cui i lavoratori e gli impiegati siano in disaccordo su questa o quella materia, lo stato interverrà per risolvere il conflitto, confermare i diritti e assicurare la giustizia in modo equo.

Articolo 14
Ognuno ha il diritto a guadagni legittimi senza monopolio, inganno o violenza sugli altri. L’usura (riba) è assolutamente vietata. (Questo crea problemi importanti sul diritto bancario e assicurativo).

Articolo. 15
a)
Ognuno ha il diritto alla proprietà acquisita in modo legittimo ed eserciterà i relativi diritti senza pregiudizio per se stesso, gli altri o la società in generale. L’espropriazione non è consentita tranne che per esigenze di pubblico interesse e dietro pagamento di un immediato ed equo indennizzo.
b) La confisca e la riduzione della proprietà è proibita tranne che per necessità dettata dalla legge.

Articolo 16
Ognuno ha il diritto di godere dei frutti della propria produzione scientifica, letteraria, artistica o tecnica nonché di proteggere gli interessi morali e materiali che ne derivano, a condizione che tale produzione non sia contraria ai principi della Shari’ah.

Art. 17
a) Ognuno ha il diritto di vivere in un ambiente sano, immune dal vizio e dalla corruzione morale, in un ambiente che favorisca il suo autosviluppo; incombe alla stato e alla società in generale il dovere di rispettare tale diritto. (Quindi è compito dello stato eliminare omosessualità, libero amore, la mezza birra, vestiario, libri, fumetti e film che potrebbero rendere l’ambiente non sano).
b) Ognuno ha il diritto all’assistenza medica e a ogni pubblica agevolazione fornita dalla società e dallo stato nei limiti delle loro risorse disponibili.
c) Lo stato assicurerà il diritto dell’individuo a una vita dignitosa che gli consenta di rispondere a tutte le esigenze proprie e a quelle dei suoi dipendenti, compresa l’alimentazione, il vestiario, l’alloggio, l’educazione, le cure mediche e ogni altro bisogno essenziale.

Articolo 18
a) Ognuno ha il diritto di vivere nella sicurezza per sé, la propria religione, i propri dipendenti, il proprio onore e la propria proprietà. (Che accidenti vuol dire i propri dipendenti? Subito dopo la religione e prima della proprietà. Sarà un problema dei dipendenti vivere nella sicurezza di sé, se sono cittadini anche loro. Che caspita vuol dire secondo voi? Che i dipendenti non sono cittadini. È garantito il diritto a possedere schiavi).
b) Ognuno ha il diritto alla privacy nella conduzione dei sui affari, nella sua casa, in famiglia e per questo attiene alla sua proprietà e alla sua rete di relazioni. Non è consentito svolgere spionaggio su di esso, porlo sotto sorveglianza o infamare il suo buon nome. Lo stato deve proteggerlo da interferenze arbitrarie.
c) L’abitazione privata è assolutamente inviolabile. Non vi si può accedere senza permesso dei suoi abitanti o in maniera illegale, né può essere demolita o confiscata e il suo arredamento asportato.

Articolo 19
a) Tutti gli individui sono eguali di fronte alla legge, senza distinzione tra il legislatore e il cittadino.
b) Il diritto di ricorrere alla giustizia è garantito a tutti.
c) La responsabilità è strettamente personale.
d) Non c’è crimine o punizione al di fuori di quanto previsto dalla Shari’ah. Un imputato è innocente fino a che la sua colpa non sia provata in equo processo nel quale egli disponga di tutte le garanzie della difesa. (Tutte le garanzie rese lecite dalla shari’ah of course)

Articolo 20
Non è consentito arrestare illegalmente un individuo o restringere la sua libertà, esiliarlo o punirlo. Non è consentito assoggettarlo a tortura fisica o psicologica o a qualsiasi forma di umiliazione, crudeltà o indegnità. Non è consentito sottoporre un individuo ad esperimenti medici o scientifici senza il suo consenso o a rischio della sua salute o della sua vita. Né è consentito promulgare leggi di emergenza che prevedano interventi d’autorità per tali azioni.

Articolo 21
La presa di ostaggi sotto qualsiasi forma e per qualsiasi motivo è espressamente vietata. (e il soldato israeliano rapito? E tutti gli aerei dirottati? Chi si oppone all’islam non può essere considerato neutrale, neanche se minore o disarmato).

Articolo 22
a)
Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione in un modo che non contravvenga ai principi della Shari’ah. (Be’ allora)
b) Ognuno ha il diritto di sostenere ciò che è giusto e propagandare ciò che è buono e mettere in guardia contro ciò che è sbagliato e malvagio in conformità con le norme della Shari’ah Islamica. (come sopra)
c) L’informazione è una necessità vitale per la società. Essa non può essere sfruttata o distorta in modo tale da violare la sanità e la dignità dei Profeti, minare i valori morali e etici o disintegrare, corrompere o inquinare la società o indebolirne la fede.
d) Non è consentito suscitare odio nazionalistico o ideologico o comunque incitare a qualsiasi forma di discriminazione razziale. (Non vi perdete la prossima puntata: quello che nell’islam si scrive ufficialmente sugli Ebrei. E anche sui Cristiani. Ma soprattutto su israeliani e americani e quella è una caratteristica geografica, non una scelta come può essere, in fondo, una religione).

Articolo 23
a)
Autorità è fiducia; il suo abuso o il suo malevolo esercizio è assolutamente vietato, affinché i diritti umani fondamentali possano essere garantiti.
b) Ognuno ha il diritto di partecipare, direttamente o indirettamente alla amministrazione dei pubblici affari del suo paese. Egli ha anche il diritto di assumere cariche pubbliche con le disposizioni della Shari’ah.

Articolo 24
Tutti i diritti e le libertà enunciate nelle presente Dichiarazione sono soggette alla Shari’ah Islamica.

Articolo 25
La Shari’ah Islamica è la sola fonte di riferimento per l’interpretazione di qualsiasi articolo della presente Dichiarazione.


E adesso buona notte, miei affezionatissimi. Sempre vostra Silvana De Mari, bardo semianalfabeta e barbaro, uno di quelli che salverà la libertà del mondo. Tutto. E non sarà nemmeno difficile.

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