MILANO - In caso di violenza sessuale di gruppo non ci sono attenuanti per nessuno. Non evita la pena più alta prevista in questi casi nemmeno chi è rimasto a guardare o ha fatto da «palo», permettendo così ad altri di commettere lo stupro. Con la sentenza 7336 la Cassazione ha confermato la «linea dura» seguita dal tribunale e dalla Corte d’appello di Milano. Il processo riguarda Claudio Strangi e Francesco Cannaò, condannati due anni fa a 8 anni e 8 mesi di carcere per aver rapinato e violentato una ragazza all’interno del parcheggio della fermata di Bisceglie del metrò. La giovane stava rientrando a casa alla chiusura del negozio di abbigliamento dove lavorava come commessa. Minacciandola con un coltello, dopo la rapina e la violenza, i due l’avevano costretta a riaprire il negozio per rubare vestiti, poi erano fuggiti in seguito alla reazione della donna e all’avvicinarsi di altre persone.
LO SCONTO NEGATO - Arrestati alcuni giorni dopo, i due avevano chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato in udienza preliminare, per ottenere lo sconto di un terzo della pena. Contro la condanna hanno presentato prima appello e poi ricorso in Cassazione. In particolare, Francesco Cannaò (19 anni all'epoca dei fatti) chiedeva la riduzione della pena perché, come accertato dagli investigatori e ricostruito dalla stessa vittima, colpevole della violenza sessuale sarebbe stato soltanto Strangi (all'epoca 28enne e convivente della sorella di Cannaò) mentre il 19enne sarebbe rimasto poco distante, all’interno del parcheggio, per controllare che non arrivasse nessuno. In particolare, nel ricorso si faceva riferimento alla diminuzione di pena prevista dal codice penale di cui, in caso di violenza sessuale commessa da più persone, può beneficiare «il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nell’esecuzione del reato». Uno sconto che, per i giudici della seconda sezione penale della Corte, in questo caso non può in alcun modo essere riconosciuto.
«SUFFICIENTE LA PRESENZA» - Anche se l’abuso sessuale è stato messo in pratica soltanto da uno dei correi, i giudici sottolineano la «fattiva partecipazione» dell’altro, che prima fece spazio all’interno della vettura e poi restò di guardia all’esterno, «forse perfino in attesa del suo turno». Un’ipotesi motivata dal fatto che, come ha riferito la donna vittima della violenza, «proprio l’avvertimento al compare circa l’avvicinarsi di un elicottero della polizia» all’esterno del parcheggio, avrebbe indotto i due a mettere fine alla violenza. In ogni caso, aggiunge la Cassazione, il contributo di Cannò allo stupro è «sufficiente a configurare l’aggravante a causa della maggior intimidazione che la vittima ha subito per la sola presenza di altra persona, di fatto in appoggio al soggetto autore della violenza diretta». In sostanza, in caso di stupro di gruppo «non è necessario che l’atto sessuale sia compiuto contemporaneamente dai partecipanti, essendo sufficiente la semplice presenza». Strangi e Cannaò sono stati condannati anche a risarcire le spese al Comune di Milano, costituitosi parte civile come in altri analoghi casi di stupro in strada.
... e visti alcuni precedenti, possiamo provare a sperare che le misure dure vengano applicate allo stesso modo anche per gli stranieri.
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