giovedì 18 marzo 2010

Il reato c'è... e la magistratura?

La svolta è arrivata con il reato di clandestinità

La questione dell’immigrazione clandestina è di grande importanza e delicatezza. Distinguere l’immigrazione clandestina dagli immigrati regolari è la prima forma di tutela per questi ultimi e per accelerare il loro processo di integrazione nella società italiana. L’Italia non è un Paese razzista ed è intenzione del governo agire affinché non lo diventi. Proprio per evitare questo pericolo e per colpire lo sfruttamento dei clandestini da parte della criminalità, sono state approvate nuove leggi e messe in atto nuove iniziative nazionali e internazionali. Come notato da diversi osservatori non di parte, il reato di clandestinità è la rivendicazione da parte dello Stato del suo diritto al pieno controllo del territorio e dei suoi confini, il «tratto fondante» delle prerogative di uno Stato: il principio della sovranità territoriale. Il reato di clandestinità, le norme più dure contro i trafficanti di uomini e contro chi favorisce la permanenza dei clandestini in Italia, l’attuazione a partire da maggio 2009 dell’accordo con la Libia che ha di fatto portato alla cessazione degli sbarchi, sono misure che hanno cominciato a dare frutti nel 2009.

ACCORDO ITALIA-LIBIA PER BLOCCARE I CLANDESTINI

Dal 6 maggio 2009 sono iniziati i pattugliamenti italo-libici per prevenire la partenza degli immigrati clandestini verso l’Italia. Le imbarcazioni intercettate in acque internazionali sono dapprima soccorse e poi subito riaccompagnate ai porti di partenza in Libia. L’obiettivo di bloccare gli sbarchi è stato raggiunto. Gli sbarchi da maggio a dicembre 2009 sono diminuiti del 90% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

LA CLANDESTINITÀ È REATO

Rendere la clandestinità reato ha anche lo scopo di facilitare l’effettiva espulsione del clandestino: per le norme europee sui rimpatri, l’espulsione con accompagnamento nel Paese d’origine è possibile solo se c’è condanna per un reato. L’immigrato irregolare è punito con una ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Da agosto 2009 sono stati denunciati 12.500 immigrati irregolari. Inoltre è prevista l’espulsione anche per i cittadini stranieri comunitari privi di reddito o che siano stati condannati a una pena di due anni di reclusione (fino al 2008 per essere espulsi la pena doveva essere di dieci anni).

SEI MESI DI TEMPO PER IDENTIFICARE ED ESPELLERE I CLANDESTINI

I Centri di permanenza temporanea (Cpt) sono diventati Centri di identificazione ed espulsione (Cie). La permanenza nei centri è stata triplicata (da due a sei mesi) per permettere l’identificazione e organizzare il rimpatrio. Questa norma è in linea con la direttiva dell’Unione Europea del 24 dicembre 2008, che afferma che i clandestini possono essere trattenuti fino a sei mesi quando vi sia pericolo di fuga o se il Paese di provenienza ostacola il rimpatrio. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5mila euro per ogni lavoratore irregolare impiegato.

CARCERE E CONFISCA A CHI AFFITTA AI CLANDESTINI

Carcere fino a tre anni per chi affitta casa allo straniero senza permesso di soggiorno. Con la condanna scatta anche la confisca del bene. A fine maggio 2009 sono 796 le persone denunciate per questo reato: 533 nel 2008 e 263 nel 2009.

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