ROMA - La Corte d'Appello ha respinto il ricorso presentato dal Pdl contro la mancata ammissione della lista provinciale di Roma presentata lunedì. La lista provinciale del Pdl, secondo l'ufficio elettorale centrale, non è dunque ammessa alla competizione.
«MANCAVA LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE» - La lista Pdl Roma è stata rigettata dalla Corte d'Appello con le stesse motivazioni per le quali non era stata accolta dall'Ufficio elettorale del Tribunale di Roma. «Mancava la prescritta documentazione», ha spiegato il responsabile elettorale del Pdl Ignazio Abrignani. «Il mero possesso della cartellina non può provare sul piano logico, nè in via presuntiva, la presenza all'interno di essa della necessaria documentazione». È quanto si legge nel provvedimento con cui l'ufficio centrale regionale presso la Corte d'appello di Roma ha respinto il ricorso presentato dal Pdl per la sua lista provinciale. «Il fatto che il dl 29/10 abbia consentito l'ingresso di qualunque mezzo di prova idoneo - proseguono i giudici - non autorizza l'utilizzabilità di qualsiasi elemento ai fini della decisione ma solo di quelli assistiti da una capacità dimostrativa del fatto e quindi corrispondenti quanto meno a indizi caratterizzati da gravità, precisione e concordanza». Nel provvedimento si legge come il Pdl abbia portato a prova della disponibilità dei delegati della documentazione una relazione di un carabiniere che «in realtà attesta unicamente di aver notato, nella disponibilità del Milioni nel momento in cui gli è stato interdetto l'accesso all'area adibita alla presentazione della lista 'una cartellina trasparente, opaca, dalla quale si intravedeva il simbolo del Pdl', cartellina contenente della documentazione della cui voluminosità non è stato in grado di dare indicazioni. Le relazioni - prosegue il provvedimento - non offrono indicazioni sul contenuto di essa neppure in via indiziaria». Per giunta «la circostanza che le informazioni offerte alla valutazione di questo ufficio sono state rese da soggetti la cui attendibilità intrinseca risulta minata dai rapporti intercorrenti tra i medesimi e chi dovrebbe trarne beneficio, è significativa del fatto che tali informazioni hanno una idoneità dimostrativa attenuata se non addirittura nulla». Nel provvedimento si sottolinea come i ricorrenti non abbiano prodotto video a supporto delle loro dichiarazioni «I ricorrenti - rileva infine il provvedimento - avrebbero potuto dimostrare il contenuto della cartellina allo stesso modo in cui hanno provato il contenuto della 'scatola rossà, cioè attraverso la repertazione della documentazione nella cartellina. Repertazione che i ricorrenti, che pure hanno affidato ai carabinieri il contenuto della scatola rossa, non hanno richiesto di effettuare. Ciò avrebbe consentito di accertare in modo inequivocabile il contenuto della cartellina». Per cui «non risulta assolutamente provato che il delegato Pdl fosse in possesso, alle 12 del 27 febbraio, della prescritta documentazione indispensabile per la valida presentazione della lista».
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