venerdì 4 febbraio 2011

la clandestinità non è reato... solo in italia


Roma - Non è la prima volta che le toghe decidono di disapplicare una legge dello Stato sull'immigrazione. Da gennaio 2008 ad oggi si contano almeno cinque sentenze della Corte di Cassazione che, in un modo o in un altro, vanificano la Bossi-Fini. Ora si segnala una novità. Da gennaio la procura di Roma ha deciso di non applicare quanto previsto dalla legge sull'immigrazione - arrestando i clandestini - perché ritenuta in contrasto con la direttiva europea 2008/115/Ce del 16 dicembre 2008. E' un vero e proprio assalto al potere esecutivo e al legislativo, che dietro un preciso mandato popolare hanno approvato una legge che disciplina il fenomeno dell'immigrazione. Ed anche se le forze dell’ordine, applicando la legge, denunciano la presenza di clandestini e arrestano le persone, i procedimenti penali a loro carico finiscono in archivio.

Procure all'assalto. Rispetto alla clandestinità, lo Stato italiano avrebbe dovuto adeguarsi entro il 24 dicembre 2010 - si spiega - ma ciò non è avvenuto. Per questo la procura di Roma, ma anche quelle di Firenze, Torino e Pinerolo, hanno deciso di fare da sole. Una circolare che spiega i diversi passaggi e a cui tutti i pubblici ministeri in udienza dovranno attenersi, sarà inviata a breve dal procuratore capo Giovanni Ferrara e dall’aggiunto Leonardo Frisani, che coordina il pool che si occupa di immigrazione. In questo modo - sottolinea la procura - viene colmato un vuoto normativo "anche per evitare di incorrere in sanzioni dell’Unione europea".

Violata la Bossi-Fini. Il punto è tutto sulla violazione dell’articolo 14 della legge Bossi-Fini che stabilisce che una persona non abbia ottemperato al decreto di espulsione entro cinque giorni debba essere arrestato e può essere condannato a pene varianti tra uno e cinque anni di reclusione. La direttiva europea, invece, stabilisce che lo straniero irregolare deve essere allontanato dal territorio con un certo iter: rimpatrio volontario, espulsione coattiva, la libertà personale può essergli privata solo al fine di garantire il suo effettivo allontanamento al massimo per 18 mesi in centri di identificazione e di espulsione (Cie) e non in strutture carcerarie.

"Il fatto non costituisce reato". Secondo l’Ue infatti non può essere previsto in questi casi l’arresto, la detenzione o sanzioni penali. Secondo la giurisprudenza vigente della Corte Costituzionale la norma sovranazionale che sia chiara e precisa deve avere immediata applicazione. Di qui la decisione della procura di Roma, secondo la quale l’arresto in questi casi deve ritenersi illegittimo e debba anche concludersi per l’archiviazione degli atti perché, vista la norma dell’Ue, il fatto non costituisce reato.

1 commenti:

Massimo ha detto...

Hanno superato ogni limite di tolleranza. E' ora di finirla con noi, Popolo Sovrano, che eleggiamo un parlamneto per fare delle leggi, queste leggi vengono fatte e qualche togato le disapplica.