lunedì 25 luglio 2011

La distruzione delle leggi


MILANO - La condizione di immigrato o immigrata irregolare non può essere di per sé un ostacolo alla celebrazione delle nozze con un cittadino o una cittadina italiana: lo ha stabilito la Corte costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, che recita: «Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio». Il testo era emerso dal «pacchetto sicurezza» del 1994 e modificato nel 2009.

«DIRITTI INVIOLABILI» - La sentenza ammette la celebrazione delle nozze tra un partner italiano e uno straniero, anche se non regolarmente presente sul territorio nazionale. Riprendendo un recente pronunciamento della Corte europea e l'articolo 12 della Convenzione, la Consulta ha risposto alla richiesta di una coppia di Catania italo-marocchina che ha contestato il rifiuto a celebrare il proprio matrimonio, annullando «la previsione di una generale preclusione alla celebrazione delle nozze» su nubendi irregolarmente in territorio italiano. «Resta pur sempre fermo che i diritti inviolabili, di cui all'articolo 2 della Costituzione, spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani, di talché la condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata - per quanto riguarda la tutela di tali diritti - come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi», hanno scritto i giudici nel dispositivo.

I MATRIMONI DI COMODO - La Corte costituzionale ha affermato che la limitazione al diritto dello straniero, oltre a implicare un'implicita compressione del corrispondente diritto della controparte italiana, non è comunque uno strumento idoneo a contrastare i cosiddetti «matrimoni di comodo» vista la normativa vigente che disciplina già alcuni istituti in materia.

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