giovedì 6 giugno 2013
Incapaci parassiti
Sovratassare le cosiddette "pensioni d'oro" è incostituzionale. Lo dice la Corte costituzionale, che pone lo stop ai prelievi di natura fiscale che tocchino i pensionati titolari di assegni annui superiori a 90mila euro. lordi. La stessa consulta, qualche mese fa, aveva giudicato irregolare pure lo stop agli stipendi nella pubblica amministrazione superiori a 90mila euro.
La norma che "tocca" le superpensioni è un comma del decreto legge 98 del 2011, che dispone che, dal primo agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superassero 90 mila euro lordi annui, fossero assoggettati a un contributo di perequazione del 5% della parte eccedente l'importo fino a 150 mila euro; pari al 10% per la parte eccedente 15 0mila euro; e al 15% per la parte eccedente 200mila euro.. Contributo in cui la Corte ravvisa "un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini". Una decisione che potrebbe provocare qualche grattacapo al ministro del Lavoro, Enrico Giovannini. Il responsabile del Welfare nei giorni scorsi aveva infatti annunciato che i futuri provvedimenti sull'occupazione sarebbero stati finanziati anche tassando le pensioni d'oro. A sollevare la questione di legittimità costituzionale era stata la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, a seguito del ricorso di un magistrato presidente della Corte dei conti in quiescenza dal 21 dicembre 2007 e titolare di pensione superiore a 90mila euro.
La Consulta ha giudicato questa norma in contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, rispettivamente sul principio di uguaglianza e sul sistema tributario. "Al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria - si legge nella sentenza della Corte Costituzionale n. 116 depositata oggi, relatore il giudice Giuseppe Tesauro - il legislatore ha imposto ai soli titolari di trattamenti pensionistici, per la medesima finalità, l'ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura, attraverso una ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi".
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