sabato 15 giugno 2013

Violenza domestica


Lentamente, a piccoli passi e con fatica. La questione della violenza di genere arriva sui tavoli della politica, diventa materia per nuove norme. Ieri l’ultimo passo avanti: un intero capitolo con nuove misure sulla violenza domestica, quasi nascosto nelle pieghe di un decreto dedicato per lo più all’affollamento nelle carceri. Il lungo passaggio che parla di violenza sulle donne è il “Capo IV”, si intitola “Prevenzione e contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale” e sarà discusso martedì prossimo in Consiglio dei ministri. Tanto per incominciare, quindi, è riconosciuto: la violenza sulle donne è “fenomeno di particolare allarme sociale”. Da qui le proposte all’interno del pacchetto sulle carceri. Eccone una sintesi (al netto dei riferimenti giuridici tecnici) così come viene presentata nel capitolo del decreto:

Art. 14: Misura e prevenzione per le condotte di violenza domestica.

1. Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all’articolo 582, secondo comma del codice penale (parliamo di lesioni personali, ndr), consumato o tentato, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell’ammonimento l’applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell’interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all’articolo 218, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 (si rilascia cioè un permesso finalizzato al raggiungimento del posto di lavoro, ndr).

3. Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, elabora annualmente un’analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un’autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento.

4. La pena per il delitto di cui all’articolo 582, secondo comma (lesioni personali, ndr), del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito.

5. Si procede d’ufficio per il delitto di cui all’articolo 582, secondo comma, del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito.

6. In ogni atto del procedimento per l’adozione dell’ammonimento (relativo al reato di lesioni personali, ndr) devono essere omesse le generalità dell’eventuale segnalante.

Art. 15: Norme in materia di violenza sessuale e atti persecutori

1. All’articolo 609 –ter, primo comma del codice penale (parliamo delle aggravanti da applicare per chi commette il reato di violenza sessuale, ndr), si aggiungono due nuovi punti dopo il 5-bis (che esiste già e prevede l’aggravante per le violenze sui minori). I punti aggiunti sono:

- 5-ter) che prevede aggravanti se il reato è commesso nei confronti di una donna in stato di disabilità psico–fisica anche temporanea;

- 5-quater) anche qui: aggravanti se è commesso nei confronti di donna in stato di gravidanza.

2. All’articolo 612-bis del Codice penale (che è la legge sullo stalking, ndr) , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dove si dice “la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa” si modifica quel “legalmente separato o divorziato” con “anche separato o divorziato”. E ancora: e dopo le parole: “alla persona offesa” sono aggiunte le seguenti: “ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”. (E’ l’introduzione della figura di stalker via Internet, ndr)

b) al quarto comma, dove si dice “Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi”, va aggiunto: “La querela proposta è irrevocabile”. (Resta invariata invece la parte che dice che si può procedere d’ufficio se il fatto è commesso da un minore o da un disabile o quando è connesso a un altro delitto che prevede la procedibilità d’ufficio, ndr)

3. All’articolo 380, comma 2, del Codice di procedura penale (quello che prevede l’arresto obbligatorio in flagranza di reato, ndr) si aggiunge l’arresto per chi sia colto a commettere atti persecutori

4. All’articolo 381, comma 2, del Codice di procedura penale (quello che prevede l’arresto facoltativo in flagranza di reato, ndr), si aggiunge l’arresto facoltativo per “violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” oppure violazione “delle prescrizioni imposte con esso dal Giudice” (previste dalla legge sullo stalking, ndr) .

5. Riguardo all’ammonimento, già previsto dalla legge sullo stalking, si prevede una modifica. Dice l’attuale legge: “Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni”. Invece delle parole: “valuta l’eventuale adozione di” ci saranno le parole: “adotta i provvedimenti”.

Art. 16: Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica

All’articolo 19 del testo unico sulle disposizioni che riguardano la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero viene aggiunto l’art. 19-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica). Eccolo:

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per reati commessi in ambito di violenza domestica siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia un permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Con la proposta o il parere di cui al paragrafo precedente, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo di vita.

3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali.

4. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea e ai loro familiari.

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