11 sett - (WSI) – Leggendo attentamente l’intervento di Josè Manuel Barroso sullo Stato dell’Unione a saltare all’occhio non sono le parti relative all’economia, bensì ai trattati fondamentali. Il riferimento alla sospensione momentanea dei diritti dei paesi membri in casi di violazione di valori comuni non negoziabili è la vera novità del discorso di Strasburgo. Barroso ha sottolineato che non si tratterebbe di perdita di sovranità, bensì di dare alla Commissione Europea più poteri per difendere i diritti fondamentali e penalizzare gli stati membri colti in fallo.
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“Nell’ultimo discorso sullo Stato dell’Unione proferito lo scorso anno, in un momento di sfide che la legislazione ha affrontato nei nostri stati membri, ho parlato della necessità di costruire un ponte tra la persuasione politica e le procedure specifiche di violazione da un lato, e quella che definisco l’opzione nucleare dell’Articolo 7 del Trattato (dell’Unione europea), ovvero la sospensione dei diritti degli stati membri“. E’ quanto ha detto il presidente della Commissione europea, Josè Manuel Barroso nel suo discorso sullo stato dell’Unione.
Barroso è tornato a parlare della questione spinosa che riguarda il potere conferito all’Unione europea di sospendere in determinati casi e in via momentanea i diritti degli stati membri. “L’esperienza ha confermato l’utilità del ruolo della Commissione come arbitro indipendente e obiettivo”, ha continuato. “Dovremmo consolidare questa esperienza attraverso un quadro più generale, che dovrebbe basarsi sul principio dell’eguaglianza tra gli stati membri, e che dovrebbe essere attivato solo quando esiste un grave rischio sistemico che minaccia la legge, scatenato da fattori predefiniti”. La Commissione, ha aggiunto Barroso, si farà avanti con un comunicato sulla questione. Ritengo che questo dibattito sia la chiave per la nostra idea di Europa. Ciò non significa che la sovranità nazionale o la democrazia saranno limitate. Ma abbiamo bisogno di un meccanismo europeo robusto che influenzi l’equazione quando sono in gioco i principi comuni di base. Esistono alcuni “valori non negoziabili che l’Unione europea e i suoi stati membri devono e dovranno difendere sempre”.
ARTICOLO 7 (SOSPENSIONE DI ALCUNI DIRITTI CHE RISULTANO DALL’APPARTENZA ALL’UNIONE)
1 – Su proposta ragionevole presentata da un terzo dei paesi membri, dal Parlamento europeo o dalla Commissione europea, il Consiglio, con l’approvazione di una maggioranza pari a 4/5 dei suoi membri e dopo aver ottenuto il consenso del Parlamento europeo, potrebbe stabilire che esiste un chiaro rischio di grave violazione da parte di uno stato membro dei valori che si riferiscono all’articolo 2 (quello in cui sono riportati i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, della legge e del rispetto per i diritti dell’uomo). Prima di stabilire (la violazione), il fornendo raccomandazioni. Il Consiglio verificherà regolarmente le basi su cui una tale valutazione sia stata effettuata.
2 – Il Consiglio europeo, agendo su base unanime sulla proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea, e dopo aver ottenuto l’approvazione del Parlamento europeo, potrebbe dichiarare l’esistenza di una grave e persistente violazione da parte di uno stato membro dei valori a cui si riferisce l’articolo 2, dopo aver invitato lo stato membro a presentare le sue osservazioni.
3 – Nel caso in cui la deliberazione secondo il paragrafo 2 sia avvenuta, il Consiglio, agendo secondo una maggioranza qualificata, potrebbe decidere di sospendere alcuni diritti derivanti dall’applicazione dei trattati, allo stato membro in questione, includendo i diritti di voto del funzionario che rappresenta il governo dello stato membro all’interno del Consiglio. Nel fare ciò, il Consiglio prenderà in considerazione le possibili conseguenze di una sospensione dei diritti e degli obblighi di persone fisiche e giuridiche. Gli obblighi che lo stato membro in questione deve osservare secondo il trattato continueranno a essere vincolanti.
4 – Il Consiglio, agendo secondo una maggioranza qualificata, potrebbe decidere successivamente di modificare o revocare le misure intraprese secondo il paragrafo 3, in risposta ai cambiamenti della situazione che ha portato all’imposizione (della sospensione dei diritti umani).
5 – Le intese di voto che si applicano al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio per gli scopi di questo articolo sono contenuti nell’articolo 354 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2 commenti:
questo è di una gravità terribile.
da far leggere a chi ancora dubita che ci sia rimasta qualche libertà.
Visto si che roba? A parte che l'hanno messa in atto già da molto molto tempo. Nessuno li fermerà ma è importante saperle certe cose.
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